Fondo Telecomunicazioni: istruzioni domanda di assegno straordinario

L’INPS con la circolare n. 144 del 20 novembre 2025 fornisce un quadro organico sull’operatività del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, con particolare riferimento all’assegno straordinario riconosciuto nei processi di esodo.

Operatività del Fondo

Il Fondo, istituito con D.I. 4 agosto 2023, è pienamente operativo dal 15 febbraio 2024 e interviene a sostegno dei lavoratori delle imprese della filiera TLC che, nei successivi cinque anni, maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. L’assegno straordinario è erogato fino a un massimo di 60 mesi e accompagna il lavoratore alla prima decorrenza utile della pensione, includendo anche gli eventuali periodi di finestra. L’importo è pari al trattamento pensionistico teorico maturato alla cessazione del rapporto e non prevede perequazione, trattamenti di famiglia o prestazioni collegate al reddito.

Procedura operativa

Il datore di lavoro può accedere alla prestazione solo previa stipula di un accordo aziendale o di gruppo con le rappresentanze sindacali e deve presentare domanda tramite il portale “Prestazioni esodo”. La Struttura territoriale INPS verifica la sussistenza del codice di autorizzazione 2T e trasmette la pratica alla Direzione centrale Pensioni per la registrazione dell’accordo. La liquidazione dell’assegno avviene tramite le Strutture Polo, con pagamento subordinato al versamento della provvista anticipata da parte dell’azienda.