Il lavoratore può rifiutare il trasferimento ad un’altra sede per svolgere prestazioni rientranti in un livello di inquadramento inferiore?

Con l’ordinanza 21965 del 30 luglio 2025 la Cassazione afferma che il rifiuto del lavoratore di ottemperare al provvedimento del datore di trasferimento ad una diversa sede, ove giustificato dalla contestuale assegnazione a mansioni dequalificanti, impone una valutazione comparativa, da parte del giudice di merito, dei comportamenti di entrambe le parti.

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per non essersi presentata in servizio presso la sede cui era stata trasferita al rientro da un periodo di cassa integrazione.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo giustificata la mancata ottemperanza della dipendente al provvedimento datoriale, non solo perché la stessa era stata in CIG per un periodo più lungo dei suoi colleghi, ma anche perché il trasferimento – che comportava l’assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento – era stato intimato, non per esigenze organizzative, bensì a causa dall’antipatia che aveva nei suoi confronti il gestore della sede di originaria adibizione.La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, nei contratti a prestazioni corrispettive, tra i quali rientra il contratto di lavoro, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l’inadempimento dell’altra, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei comportamenti.

Su tali presupposti, la Suprema Corte – a fronte di un complesso di obblighi inadempiuti dalla società – rigetta il ricorso dalla stessa proposto, confermando l’illegittimità dell’impugnato recesso.