Credito d’imposta “ZES Unica agricola” anche se il reddito è determinato su base catastale: Interpello
Con Risposta a Interpello 9 febbraio 2026, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’accesso al credito d’imposta c.d. “ZES Unica agricola”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, l’agevolazione spetta a:
• imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I, TFUE;
• imprese attive nel settore forestale;
• micro, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, purché siano operative nell’ambito della ZES Unica.
Pertanto l’Agenzia precisa che possono accedere al beneficio anche i soggetti che determinano il reddito agrario catastalmente e adottano un regime di contabilità semplificata (come nel caso dell’istante), purché rispettino i requisiti individuati dal dm 18 settembre 2024 e operino nell’ambito della ZES Unica.






