Whistleblowing: tutela del dipendente e onere della prova in caso di licenziamento
Con la sentenza 1680 del 6 giugno 2025 il Tribunale di Milano ha fatto applicazione della nuova normativa sul whistleblowing, sancendo l’inversione dell’onere della prova nei licenziamenti ritorsivi post-segnalazione.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., un dipendente assunto a tempo indeterminato nel gennaio 2023 come Account Manager ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimato il 16 maggio 2024,sostenendo che si trattasse di un atto ritorsivo, successivo a una segnalazione effettuata tramite canale whistleblowing in data 22 aprile 2024.
La contestazione disciplinare verteva su presunti comportamenti disfunzionali (mancata visita ai clienti, gestione non idonea della rete agenti, episodi di insubordinazione), ma le accuse risultavano generiche e prive di concreta rilevanza disciplinare.
Ebbene, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore, ribadendo che quando un lavoratore presenta una segnalazione – come avvenuto nel caso in esame – è il datore di lavoro a dover provare che il licenziamento o eventuali provvedimenti pregiudizievoli non costituiscono una reazione alla segnalazione stessa.






