Formazione continua: le linee guida sui fondi interprofessionali
Il Ministero del Lavoro, con il decreto 9 gennaio 2026, ha diffuso le Linee guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei fondi interprofessionali per la formazione continua: va ricordato che la formazione continua rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro, volto a favorire la qualità e continuità occupazionale degli individui e la produttività e la competitività delle imprese, inoltre concretizza un diritto individuale all’apprendimento permanente in una prospettiva di sviluppo e di crescita personale, civica, sociale e professionale.
A tale funzione sono chiamati in Italia i Fondi, istituiti allo scopo di finanziare gli interventi di formazione continua delle imprese che scelgono liberamente di aderirvi, versando il contributo obbligatorio dello 0,30% della retribuzione di ciascun lavoratore.
Le imprese aderiscono al Fondo per il tramite della denuncia contributiva (flusso UNIEMENS) presentata dal datore di lavoro/rappresentante legale dell’impresa all’INPS.
I datori di lavoro aderenti possono modificare la scelta del Fondo cui aderire e chiedere il trasferimento delle risorse al nuovo Fondo. In tal caso, il Fondo di provenienza è tenuto a trasferire al nuovo Fondo di adesione il 70% del totale delle quote di adesione versate dal datore di lavoro neltriennio precedente, al netto dell’ammontare eventualmente già utilizzato, ovvero in fase di utilizzo, per finanziare i piani formativi.
Il termine per esprimere l’adesione ovvero la revoca ad un Fondo è fissato al 31 ottobre di ogni anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Ciascun Fondo è tenuto a erogare alle imprese, su base triennale, una percentuale media del 70% (85% a partire dal 2030) delle risorse destinate al finanziamento e alla realizzazione dei piani formativi disponibili.






