L’indennità di disoccupazione spetta anche in assenza di reintegra dopo un licenziamento illegittimo

Con Ordinanza n. 381 del 7 gennaio 2026, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’INPS avverso la decisione della Corte d’Appello che aveva dichiarato il diritto della lavoratrice a percepire l’indennità di disoccupazione pur avendo ottenuto la reintegra formale alle dipendenze del datore di lavoro per la declaratoria di illegittimità del licenziamento subito.

I Giudici di merito avevano rilevato che la lavoratrice non aveva potuto riprendere l’attività lavorativa né percepire la retribuzione, restando insoddisfatto il suo credito nonostante i tentativi esecutivi, anche in sede fallimentare.

La Cassazione ha ribadito che l’indennità di disoccupazione spetta anche se alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento non segue la reintegra, poiché la disoccupazione resta involontaria e la prestazione conserva la sua funzione di sostegno al reddito.