Marittimi: determinazione del periodo svolto all’estero
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 10 del 20 gennaio 2026, ha precisato che il
reddito derivante dal lavoro svolto su una nave battente bandiera estera, prestato in modo
continuativo ed esclusivo per un periodo inferiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi, non può
beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile, con la conseguenza che tale reddito deve essere
tassato in Italia secondo le regole ordinarie previste dall’art. 51 del TUIR.
Ne deriva che, anche ai fini dell’esclusione dalla base imponibile prevista per i lavoratori marittimi,
per ciascun periodo d’imposta occorre verificare il rispetto del predetto requisito temporale, tenendo
conto della presenza di uno o più contratti di lavoro eventualmente anche aventi durata a cavallo dipiù anni solari che, nel loro insieme, assicurino una permanenza all’estero del lavoratore superiore a 183 giorni.






