Controlli difensivi nelle email del dipendente, condizioni di legittimità 

La Corte di Cassazione con sentenza 18168 del 26 giugno 2023 ha statuito la legittimità dei controlli anche tecnologici posti in essere dal datore di lavoro per tutelare il patrimonio aziendale o per evitare comportamenti illeciti qualora ne sussista un fondato sospetto.

In ogni caso, va assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, e le imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore.

Il controllo, inoltre, deve riguardare dati acquisiti dopo l’insorgere del sospetto.

Questo nell’ambito di un procedimento volto alla verifica della legittimità del licenziamento disciplinare che una Spa aveva intimato ad un dirigente d’azienda a seguito della contestazione di una condotta di insubordinazione e di violazione dei doveri di diligenza e fedeltà nonché dei generali principi di correttezza e buona fede.

Allo stesso, in particolare, era stato addebitato di avere intrattenuto rapporti e contatti con soggetti riferibili a realtà imprenditoriali in concorrenza.

Gli elementi di prova a suo carico erano stati raccolti a seguito di attività investigativa di controllo della posta elettronica aziendale (cd. digital forensics).

I controlli difensivi posti in essere erano stati ritenuti illegittimi dal Tribunale, per come anche poi confermato in sede di gravame.

La Corte d’appello, in particolare, aveva giudicato che non fossero state garantite la proporzionalità e le garanzie procedurali contro l’arbitrarietà del datore di lavoro: era mancata, innanzitutto, la giustificazione del monitoraggio.

La società si era quindi rivolta alla Cassazione, davanti alla quale aveva dedotto, ex adverso, la legittimità dei controlli difensivi compiuti.

La Suprema corte ha giudicato infondate tutte le relative doglianze.