Autoliquidazione: applicazione provvisoria dei tassi di oscillazione

L’INAIL, con la circolare n. 3 del 20 gennaio 2026, ha fornito le indicazioni operative in merito all’applicazione in via provvisoria delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.

Considerati gli stringenti tempi tecnici che hanno imposto l’immediato avvio delle necessarie lavorazioni amministrativo-procedurali per l’autoliquidazione 2025/2026, al fine di non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, già a partire da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, l’INAIL ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.

L’Istituto assicurativo precisa che l’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%).

Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Per quanto riguarda i parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico, con la delibera Inail del 16 settembre 2024, n. 99 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.