Imponibile l’auto ad uso promiscuo oltre il fringe benefit

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, ha precisato che il costo dell’auto ad uso promiscuo, eccedente il valore convenzionale del fringe benefit determinato dall’art. 51, c. 4 del TUIR, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società (ossia la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società pari al canone annuo del noleggio e l’importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore corrispondente al valore convenzionale del fringe benefit) devono essere trattenute dall’importo ”netto” della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo.