La ragione delle causali nei contratti a termine

La riforma introdotta dal D.L. n. 48/2023 ha sostituito le causali forse troppo rigide previste dal c.d. “Decreto Dignità” ed ha dato la possibilità, soprattutto alla contrattazione collettiva e poi, in assenza di quest’ultima, alle parti, la possibilità di indicare condizioni specifiche da aggiungere al contratto a tempo determinato qualora si dovesse superare la soglia dei 12 mesi. 

Il Legislatore ha confermato la presenza delle causali in tutte quelle situazioni nelle quali occorre sostituire un lavoratore assente. La recente circolare n. 9 del Ministero del Lavoro del 9 ottobre 2023 ha chiarito diversi punti controversi, affrontando la questione relativa alla redazione contrattuale. Per evitare possibili richieste anche di risarcimento del danno si ritiene che la causale abbia i seguenti requisiti: deve essere esistente; deve essere specifica; deve essere temporanea. 

Sulla possibilità che la causale sia indicata dalle parti, in mancanza di decisioni della contrattazione collettiva, l’eventualità è stata sottoposta dal Legislatore ad una scadenza fissata al 30 aprile del prossimo anno, nella speranza che entro quel limite temporale la contrattazione collettiva nazionale le abbia indicate. Fino a quella data, nel caso sia indispensabile, il datore di lavoro dovrà indicare le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva alla base del contratto. Nel contratto a termine per attività stagionali invece le causali possono non essere indicate (Corte di Cassazione n. 9243 del 4 aprile 2023).