DURC di congruità: le indicazioni dell’ANAC
La CNCE, con Notizia del 12 febbraio 2026, richiama il Comunicato del 17 dicembre 2025, pubblicato il 5 febbraio 2026, con cui l’ANAC ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in materia di congruità della manodopera edile.
Si ricorda che tale obbligo discende dal DM n. 143/2021, che ha introdotto il DURC di congruità per garantire il rispetto dei contratti collettivi e contrastare il lavoro irregolare e il dumping contrattuale.
L’ANAC ribadisce che la verifica di congruità è obbligatoria per tutti gli appalti pubblici di lavori edili di qualsiasi importo (nello specifico, per le attività di cui all’Allegato X del D.Lgs. 81/2008) e ricorda le fasi in cui si articola il controllo di congruità, precisando che il certificato, rilasciato dalla Cassa Edile/Edilcassa competente, deve essere richiesto prima del saldo finale dei lavori.
L’ANAC ha fornito anche un importante chiarimento sui pagamenti diretti ai subappaltatori: anche in questi casi, l’amministrazione deve comunque richiedere l’attestazione di congruità all’appaltatore principale, unico soggetto legittimato a inserire i dati nel portale Edilconnect e a richiedere il rilascio del documento.






