Fringe benefit 2025: la comunicazione per i conguagli di fine anno dei cessati
L’INPS, con il messaggio n. 536 del 13 febbraio 2026, interviene per ricordare che i datori di lavoro che hanno erogato, nel periodo d’imposta 2025, fringe benefit e stock option al personale che è cessato dal servizio lo scorso anno, devono inviare entro e non oltre il 28 febbraio 2026 i dati relativi ai citati beni e servizi di cui all’art. 51 del TUIR.
Tale invio consente all’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, di effettuare, per il predetto personale, i conguagli fiscali di fine anno entro il 28 febbraio p.v. e di trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle CU, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Infatti, se le somme e i valori a titolo di fringe benefit e di stock option vengono corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto alla pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’INPS è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro.
Per i citati compensi vale il principio di cassa allargato, per cui, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo rispetto a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente.
La trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente con modalità telematica.I flussi che perverranno tardivamente rispetto alle tempistiche sopra descritte non potranno essere
oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Tali flussi saranno, tuttavia, oggetto di rettifiche delle Certificazioni Uniche 2026, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.






