Sistemi di geolocalizzazione per l’attività dei servizi di vigilanza: è necessario l’accordo sindacale

Con Nota n. 1511 del 16 febbraio 2026, l’INL fornisce un riscontro in merito all’applicazione dell’articolo 4 dello statuto dei lavoratori con riferimento all’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione alla categoria delle guardie giurate.

Il quesito verte sul DM n. 269/2010 che, nel regolare l’attività degli istituti di vigilanza, sancisce l’obbligatorietà dei sistemi di geolocalizzazione: in particolare, si chiede se l’installazione di tali sistemi in dotazione alle guardie giurate costituisca un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate e se, di conseguenza, si possa escludere a questi fini la procedura di cui al comma 1 dell’art 4 Statuto dei lavoratori, disposizione che prevede la necessità di un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali per l’impiego di impianti audiovisivi e/o altri strumenti dai quali possa derivare la possibilità di controllo a distanza del lavoratore.

In merito, l’Ispettorato ritiene che l’installazione di sistemi GPS non possa essere considerato uno

strumento necessario alla prestazione lavorativa, anche perché lo stesso DM citato prevede la geo-

referenziazione solo in alcuni ambiti e stabilisce, comunque, anche una procedura alternativa: pertanto, ai fini dell’eventuale utilizzo di tali sistemi, sarà necessario seguire la procedura indicata all’articolo 4 comma 1 dello statuto dei lavoratori(accordo sindacale o autorizzazione).