Critica del dirigente sindacale: limiti di continenza e pertinenza

Con l’ordinanza 2844 del 9 febbraio 2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto di critica del dirigente sindacale, anche quando si estende a profili di rilievo politico o istituzionale, è tutelato purché rispetti i limiti della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.

La controversia trae origine da dichiarazioni rese in una trasmissione televisiva da una dirigente sindacale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A seguito di tali dichiarazioni, l’amministrazione aveva avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un rimprovero verbale.La lavoratrice aveva quindi promosso ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, sostenendo la natura antisindacale e ritorsiva dell’iniziativa.

Il ricorso è stato rigettato in primo grado e in appello.

La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione,

La Cassazione ha ribadito, in primo luogo, che la libertà sindacale, garantita dall’art. 39 della Costituzione, comprende anche la libertà di manifestazione del pensiero e quindi il diritto di critica. Tale diritto, tuttavia, non è privo di limiti. I criteri di valutazione individuati dalla giurisprudenza sono quelli della continenza formale, della continenza sostanziale e della pertinenza.