L’amministratore giudiziario può licenziare senza seguire le regole sul procedimento disciplinare
La Cassazione con ordinanza 2803 del 5 febbraio 2025 afferma che, nelle aziende sottoposte a sequestro, l’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria.
Un lavoratore impugnava giudizialmente il licenziamento irrogatogli dall’amministratore giudiziario della società datrice.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduceva che il recesso era stato intimato durante il periodo di malattia e in violazione della normativa dell’art. 7 L. 300/1970, per il solo fatto che egli risultava persona sottoposta alle indagini per reati inerenti al traffico illecito di rifiuti.
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso, ritenendo assenti nel caso di specie i requisiti per l’applicazione del Codice Antimafia richiamato dalla pronuncia di primo grado.
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la disciplina in materia di sequestro di prevenzione delle società è improntata alla salvaguardia dell’ordine pubblico e alla funzionale destinazione dell’azienda all’esercizio dell’impresa.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla società, affermando la legittimità dell’impugnato recesso.