Chiusura attività: quando si applica la procedura di licenziamento speciale ex L. 234/2021
Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che il datore di lavoro che – avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti – decide di procedere alla chiusura di più distinte unità, così come definite dalla L. 234/2021, è tenuto ad attivare la procedura dettata da tale norma, ove anche in una sola di esse si determini un esubero di almeno 50 unità di personale, dovendosi ritenere in tali casi impraticabili percorsi alternativi per pervenire alla risoluzione dei rapporti di lavoro come, ad esempio, la procedura di licenziamento collettivo ex lege 223/1991.
Da un punto di vista letterale, la disposizione in esame risulta chiara nell’individuare il proprio ambito di applicazione, riferendolo a quei datori di lavoro che — in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti – procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti.
Si tratta, dunque, di un presupposto in presenza del quale deve ritenersi obbligatoria, per il datore di lavoro considerato, l’applicazione della disciplina di cui alla L. 234/2021.