Chi è responsabile dell’infortunio del lavoratore distaccato?
Con l’Ordinanza n. 1633 del 25 gennaio 2026, la Suprema Corte si è espressa nell’ambito di una controversia vertente su un infortunio occorso al lavoratore mentre era distaccato, infortunio che era stato riconosciuto dall’INAIL.
In tale contesto, la Cassazione richiama i soggetti sui quali gravano gli obblighi in materia di sicurezza laddove il lavoratore sia distaccato, affermando che dell’infortunio risponde il soggetto che, nell’utilizzare la prestazione di lavoro in qualità di distaccataria, ha esposto il lavoratore al rischio che poi ha portato all’infortunio.
Nell’ipotesi del distacco, infatti, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito in sede penale che seppur gli obblighi prevenzionistici sono a carico del distaccatario nella fase esecutiva del lavoro, resta comunque in capo al distaccante un dovere fondamentale, ossia quello di assicurarsi (prima del distacco) che siano garantite le condizioni di sicurezza, posto che permane in capo al datore di lavoro distaccante la c.d. posizione di garanzia fino all’effettivo avvio del distacco








