Più flessibile l’estensione del regime impatriati
L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 23 febbraio 2026, ha precisato che i soggetti che dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019 hanno trasferito la residenza in Italia possono, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma, beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi d’imposta, al pari dei lavoratori che si sono trasferiti in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020, indipendentemente dalla mancata emanazione del decreto ministeriale.
Con la stessa Risoluzione nsono state fornite indicazioni in merito anche all’incentivo per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero (Art. 44 DL 78/2010 – L. 122/2010) consistente nella detassazione del novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori.
Secondo l’Agenzia delle entrate, è possibile fruire di un progressivo allungamento del periodo agevolabile anche qualora al rientro in Italia il contribuente non ha figli minori e tale evento si verifica nel corso del periodo agevolabile.
In altri termini, se un contribuente che, al rientro in Italia, non ha figli minorenni e fruisce degli incentivi per un periodo di sei periodi d’imposta, potrà estendere il periodo agevolabile fino, rispettivamente, a otto, undici o tredici periodi d’imposta se, prima dei predetti sei periodi d’imposta, ha un figlio, due o tre figli.
Analogamente, il contribuente che rientra in Italia con un figlio (o che entro i primi sei periodi d’imposta ha un figlio) e entro il termine di otto periodi d’imposta ha un secondo figlio, potrà allungare il periodo agevolabile fino a undici periodi d’imposta. Inoltre, se lo stesso contribuente, entro il termine degli undici periodi d’imposta, ha un terzo figlio potrà applicare gli incentivi complessivamente per tredici periodi d’imposta.






