Tassazione dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni/indennità

Con Circolare 24 febbraio 2026, n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità della Legge di Bilancio 2026 concernenti la tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

Relativamente agli incrementi retributivi, la misura riconosce ai lavoratori dipendenti del settore privato, con reddito non superiore a 33.000 euro nel 2025, un’imposta sostitutiva pari al 5% sugli incrementi da rinnovi contrattuali nazionali (CCNL) sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.

La stessa si applica agli aumenti corrisposti nel 2026 e, nell’eventualità in cui l’erogazione sia iniziata prima, le eventuali quote di incremento erogate quest’anno rientrano comunque nella tassazione agevolata.

Nel perimetro dell’agevolazione rientrano, oltre alle 13 o 14 mensilità di retribuzione, anche le assenze retribuite come malattia, maternità/paternità o infortunio, nonché l’aumento contrattuale che assorbe l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.

Le maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno erogati nel 2026 sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del 15%, entro il limiti annuo complessivo di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nell’anno 2025.

La Circolare chiarisce che il beneficio si estende anche alle indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione a tali tipologie di lavoro, erogate nello stesso anno, e che i premi di risultato ele somme erogate a titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento di questa franchigia.