L’assicuratore risponde degli illeciti commessi dal subagente?

Il ricorrente chiedeva di escludere la sua responsabilità in base all’assenza di un rapporto “diretto” tra la compagnia assicurativa e il subagente che aveva commesso la condotta illecita.

Tuttavia, con la Sentenza n. 5911 del 16 marzo 2026, la Corte di Cassazione rigetta il motivo di ricorso, ricordando anzitutto la differenza strutturale tra la responsabilità contrattuale di cuiall’articolo 1228 c.c. e quella di natura extracontrattuale verso i terzi di cui all’articolo 2049 c.c., e affermando il nuovo principio di diritto secondo cui «L’assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell’illecito commesso dal subagente se l’attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell’impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell’operato del sub‐intermediario alla sfera organizzativa della compagnia»