Licenziamento scritto contestato: quando serve la querela di falso
La contestazione della lettera di licenziamento sottoscritta “per ricevuta” non sempre può essere trattata come semplice disconoscimento della firma. Se il lavoratore mette in discussione il contenuto del documento, la sua formazione o l’effettiva conoscenza del recesso, il rimedio processuale necessario può essere la querela di falso.
Il principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 17089 del 31 maggio 2026.
La controversia trae origine dal ricorso di un lavoratore che aveva dedotto di essere stato licenziato oralmente il 31 maggio 2017. In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando inefficace il licenziamento, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società al pagamento dell’indennità risarcitoria, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.
La Corte d’appello ha però riformato la decisione, dichiarando improponibile l’impugnativa del licenziamento. Secondo i giudici di secondo grado, la lettera di licenziamento prodotta dalla società, recante sottoscrizione “per ricevuta”, non poteva essere superata attraverso un mero disconoscimento, poiché la contestazione del lavoratore investiva anche il contenuto e la formazione dell’atto.
La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo corretta la decisione della Corte d’appello.






