Cassazione: il dirigente ha diritto di monetizzare le ferie non godute al termine del rapporto?

Con l’ordinanza 32689 del 15 dicembre 2025 la Cassazione afferma che gli orientamenti giurisprudenziali, nazionali e comunitari impongono di consentire l’operatività del divieto di monetizzazione ove il lavoratore (anche dirigente) abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare il diritto fondamentale delle ferie e vi abbia consapevolmente rinunciato”.

Il dirigente, nell’ambito del giudizio di impugnativa del recesso irrogatogli, chiede alla società anche il pagamento dell’indennità per le ferie non godute.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, stante l’ampio potere del dirigente di attribuirsi le ferie nonché l’assenza di condizioni imprevedibili ed eccezionali che ne avessero impedito il godimento.

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore, anche con qualificadirigenziale, (a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro.

Per la sentenza, quindi, grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concedere le ferie medesime.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del dirigente, posto che l’impugnata sentenza aveva erroneamente addossato al medesimo l’onere della prova di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali.