Il datore non può recedere dal CCNL prima della scadenza

Il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal CCNL prima della scadenza prevista dalla clausola di ultrattività.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza 20601 del 18 giugno 2026 relativa alla sostituzione del Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti e al diritto alle conseguenti differenze retributive.

La controversia nasce dalla decisione di un datore di lavoro di sostituire il CCNL Sanità Privata,

applicato ai dipendenti, con il diverso CCNL Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e Centri diriabilitazione (CDR). La modifica, comunicata con decorrenza dal 1° febbraio 2020, era stata poi sospesa con comunicazione del 18 febbraio 2020, che aveva ripristinato il precedente contratto.

I lavoratori hanno agito in giudizio chiedendo l’applicazione del contratto originario e il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla disdetta unilaterale ritenuta illegittima.

La Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento della domanda. In particolare, aveva ritenuto che la clausola di ultrattività impedisse il recesso anticipato del singolo datore prima del rinnovo del contratto collettivo. Aveva inoltre valorizzato la condotta successiva del datore, che aveva continuato ad applicare lo stesso CCNL anche dopo il rinnovo, fino alla successiva comunicazione di voler applicare un diverso contratto collettivo.

Il datore ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso: la clausola di ultrattività è valida e opera come termine finale di efficacia. La disdetta comunicata nel gennaio 2020 è inefficace per il periodo anteriore al rinnovo.