Infortunio mortale sul lavoro: responsabile anche il produttore
Con la Sentenza n. 16548 dell’8 maggio 2026, la Corte di Cassazione ricorda che in tema di prevenzione antinfortunistica, affinché la condotta colposa del lavoratore possa considerarsi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra condotta del datore ed evento lesivo, è necessario non tanto che sia imprevedibile, quanto piuttosto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.
L’imputato è il legale rappresentante di una società che aveva concesso ad un ente comunale l’attrezzatura di lavoro utilizzata per svolgere il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone.
Durante un intervento, il dipendente perdeva la vita e ciò, secondo i Giudici, era connesso al fatto che l’imputato non avesse messo a disposizione delle attrezzature conformi alle specifiche normative vigenti per prevenire gli infortuni sul lavoro (nella specie, il dipendente era caduto dentro al macchinario mentre stava cercando di disostruirlo).
Dal canto suo, la società sosteneva che il lavoratore avesse messo in atto un comportamento incomprensibile che avrebbe concorso alla causazione dell’evento.
Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso la condotta abnorme del lavoratore, evidenziando che la responsabilità dell’imprenditore che ha messo in funzione i macchinari senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non esclude la responsabilità di chi ha costruito, installato o ceduto gli impianti e i macchinari stessi






