Lavoro domestico: no alla scissione tra datore e beneficiario della prestazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24869/2026, pubblicata il 31 agosto 2026, chiarisce i requisiti necessari per qualificare un rapporto come lavoro domestico.

Non basta che le mansioni siano rivolte all’assistenza della persona o al funzionamento della vita familiare: è necessario anche un collegamento tra la prestazione e i bisogni personali del datore di lavoro.

La controversia nasce da un verbale ispettivo con il quale l’INPS aveva disconosciuto la natura domestica di alcuni rapporti di lavoro instaurati da un’associazione.

I lavoratori svolgevano attività presso le abitazioni di persone anziane oppure presso le strutture nelle quali gli anziani erano ricoverati. Il datore di lavoro, tuttavia, era l’associazione e non il soggetto assistito.

Il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia avevano confermato l’accertamento. Secondo i giudici, mancava un elemento essenziale del lavoro domestico: la prestazione non era resa presso il datore di lavoro e non era destinata al funzionamento della vita familiare dello stesso.L’associazione ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che fosse sufficiente il nesso tra la prestazione e il funzionamento della vita familiare, anche quando l’attività fosse resa a favore di un terzo.

La Cassazione ha chiarito che la natura domestica o assistenziale delle mansioni non basta quando la prestazione è resa a favore di soggetti terzi e manca il collegamento con i bisogni personali del datore. In tale situazione vengono meno i caratteri propri del lavoro domestico e trova applicazione il regime contributivo ordinario.