Crediti Superbonus: la cessione richiede lavori effettivamente eseguiti

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza 33224 del 10 settembre 2026 è intervenuta su un sequestro preventivo disposto nell’ambito di un’indagine relativa a crediti d’imposta connessi al Superbonus 110%.

Al centro del procedimento vi erano fatture e asseverazioni riferite, secondo l’ipotesi accusatoria, a lavori non eseguiti o non completati nella misura documentata, con successiva monetizzazione di crediti fiscali.La Corte ha confermato, nei limiti della fase cautelare, il fumus dei reati collegati alle fatture e ai crediti derivanti da lavori non effettivamente realizzati ed ha inoltre ritenuto configurabile la truffa aggravata e adeguatamente motivato il periculum in mora, cioè il rischio di dispersione dei beni destinati alla confisca.

La generazione e la cessione dei crediti Superbonus devono infatti trovare riscontro in lavori effettivamente eseguiti e nella corrispondente documentazione tecnica e fiscale.

Quando fatture e asseverazioni rappresentano come realizzati interventi inesistenti o non completati nella misura attestata, possono emergere profili di rilevanza penale.