Videoterminalisti: limite di 20 ore e requisiti dei locali di lavoro
Il Ministero del lavoro, con l’interpello 3 del 24 settembre 2026, ha fornito chiarimenti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza ai lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale.
I chiarimenti riguardano la qualificazione del lavoratore come videoterminalista ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e i requisiti che devono rispettare i locali utilizzati come postazioni di controllo o postazioni di lavoro.
L’articolo 173, comma 1, lettera c), considera lavoratore addetto al videoterminale il soggetto che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale:
• in modo sistematico o abituale;
• per almeno 20 ore settimanali;
• calcolate al netto delle interruzioni previste dall’articolo 175 del decreto legislativo n. 81/2008.
Il secondo tema affrontato riguarda i locali utilizzati dagli agenti per le postazioni di controllo.
Per le postazioni di controllo, i locali che rientrano nella definizione di luogo di lavoro sono soggetti al Titolo II e ai requisiti dell’Allegato IV. Devono quindi essere valutati anche altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e microclima.






