Causale individuale può estendere i contratti a tempo oltre aprile 2024

Il decreto Lavoro ha riscritto la disciplina delle clausole dei contratti a tempo determinato. I tre punti principali sui quali la circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 9 ottobre, dedicata al decreto 48/2023 (convertito dalla legge 85/2023), sono: validità delle clausole dei contratti a termine fissate dai contratti collettivi, portata della scadenza del 30 aprile 2024 per l’individuazione delle clausole tra datore e lavoratore, applicazione dell’azzeramento del “contatore” al 5 maggio 2023 per definire i primi 12 mesi acausali.

Il primo aspetto di rilievo sul quale si è soffermata la circolare 9/2023 riguarda la gestione del periodo transitorio, entro cui si consente a datore di lavoro e lavoratore (in assenza mancanza di regolamentazione stabilita nella contrattazione collettiva) di individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al rapporto di lavoro di durata superiore a 12 mesi, fino a 24 mesi di durata massima (fra lo stesso datore e lo stesso lavoratore).

Il legislatore ha circoscritto questa possibilità al 30 aprile 2024. Sorgeva il dubbio se questa data andasse intesa quale termine di scadenza del rapporto stipulato in base a questa disposizione (articolo 19, comma 1, lettera b), del Dlgs 81/2015, modificato dal Dl Lavoro) oppure quale termine ultimo entro il quale poter sottoscrivere il contratto a tempo determinato con queste caratteristiche.

Il Ministero del Lavoro ha deciso di spostare quest’ultima tesi. I rapporti a termine, per i quali sia stata definita una clausola tra le parti, potranno di conseguenza cessare anche oltre il 30 aprile del prossimo anno. Le parti hanno facoltà di prorogarli e di rinnovarli indicando qualsiasi scadenza. Purché sia determinata entro i limiti massimi di legge (24 mesi) e l’accordo di proroga o rinnovo sia sottoscritto entro il 30 aprile 2024.