Congedo di paternità e dimissioni del padre lavoratore: diritto alla NASpI
Le dimissioni volontarie del padre lavoratore che ha usufruito del congedo obbligatorio di paternità entro il primo anno di vita del bambino danno diritto alla NASpI. Le nuove disposizioni normative, in vigore dal 13 agosto 2022, alzano il livello delle garanzie nei riguardi dei padri lavoratori.
La riforma stabilisce che, nei casi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, si applichino le stesse tutele già previste per il periodo di astensione obbligatorio di maternità.
In sostanza, dai 2 mesi antecedenti alla data del parto presunto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino, il padre lavoratore dimissionario ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso e, qualora sia in possesso dei necessari requisisti, alla percezione della NASpI. Ciò determina, pertanto, che il datore di lavoro sia investito dell’obbligo al versamento del ticket di licenziamento.