TFR 2023: acconto entro il 18 dicembre
Il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) scade il 18 dicembre. Si tratta di un’imposta del 17% sui fondi TFR rivalutati annualmente, da versare in due rate: l’acconto entro il 18 dicembre (a causa del sabato, anziché il 16 dicembre) e il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’acconto corrisponde al 90% del totale del 17% sulle rivalutazioni maturate nel 2022.
L’imposta non si applica ai lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare con TFR. E la tassazione separata non si applica alle quote di TFR oltre 1.000.000 euro, che concorrono al reddito complessivo. Se il rapporto di lavoro termina durante l’anno, i termini di versamento restano invariati. Il saldo dell’imposta per il 2023 si effettua entro il 16 febbraio 2024, con un coefficiente di rivalutazione reso noto a metà gennaio 2024. Se la differenza tra l’acconto e l’imposta effettiva è negativa, può essere portata in compensazione nel Modello 770.
Il versamento avviene tramite Modello F24, con i codici tributo 1712 per l’acconto e 1713 per il saldo. I datori di lavoro possono compensare l’imposta con crediti per altre imposte o contributi, e è possibile utilizzare il credito derivante dal prelievo anticipato sui TFR. Le istruzioni dell’Agenzia prevedono casi particolari come fusioni o scissioni, dove i versamenti devono essere effettuati dai soggetti coinvolti. Per i ritardi nel versamento, è prevista una sanzione del 30%, ma il ravvedimento operoso è possibile se il versamento tardivo avviene nei termini della prossima dichiarazione 770.