Frontalieri: imposta sostitutiva sui redditi in Svizzera

Sulla G.U. n. 186/2024 è stato pubblicato il DL 9 agosto 2024 n. 113, che tra le misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, all’art. 6

prevede anche i lavoratori dipendenti residenti nei comuni di cui all’allegato 1 possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

Per fruire dell’imposta sostitutiva devono sussistere le seguenti condizioni:

– Il lavoratore deve essere frontaliere come definito dall’art. 2 dell’Accordo Italia – Svizzera

del 23 dicembre 2020;

– Il lavoratore tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell’Accordo ha svolto

un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

– I redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo l’art. 3 dell’Accordo. 

Se il lavoratore frontaliere esercita la citata opzione (da effettuarsi in sede di dichiarazione dei redditi), le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.