Cassazione: può essere rinnovato il licenziamento affetto da vizi formali?
Con l’ordinanza 18552 del 8 luglio 2024, la Cassazione afferma che è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma, a condizione che alla base dello stesso siano posti i medesimi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso.
Il lavoratore impugnava giudizialmente i due licenziamenti irrogatogli in data 2 aprile 2011 e 12 aprile 2011, deducendo – tra le altre cose – che il primo recesso era stato irrogato oralmente.
La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la predetta domanda, riconoscendo, da un lato, l’inefficacia della prima sanzione espulsiva e, dall’altro, la piena legittimità della seconda.
Secondo i Giudici di legittimità, il secondo licenziamento deve ritenersi produttivo di effetti, dal momento della sua irrogazione, ogniqualvolta venga riconosciuto invalido o inefficace il primo atto di recesso.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal dipendente, confermando la legittimità dell’impugnata sanzione espulsiva.