Appalti edili: il saldo dopo la verifica della congruità

L’art. 28 del DL 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), modifica il DL 19/2024 in merito alle sanzioni relative alla mancata verifica della congruità dell’incidenza della manodopera nei lavori edili. 

Più precisamente il Decreto-legge interviene sull’art. 29 modificando prima di tutto il comma 10. La norma adesso prevede che, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva. 

Il Decreto Coesione apporta modifiche anche ai successivi commi 11 e 12 del citato articolo 29, relativi ai valori complessivi degli appalti, pubblici e privati, al di sopra dei quali trova applicazione il regime sanzionatorio. 

Entrando nel dettaglio, il nuovo comma 11, prevede che negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 

Rispetto alla formulazione attualmente vigente, quindi si elimina il riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro quale soglia oltre cui l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. 

Invece, con la modifica apportata al comma 12, nell’ambito dei lavori privati, si intende porre in capo ad una specifica figura tecnica, laddove nominata dal committente, l’adempimento della verifica dell’attestazione della congruità, con relativa sanzione, evitando che in tale ipotesi gravi sul committente. 

Più precisamente, la norma adesso prevede che negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Si prevede, inoltre, che il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori. 

Rispetto alla norma previgente, viene quindi prevista la riduzione da 500.000 euro a 70.000 euro dell’importo del valore complessivo dell’appalto oltre il quale il versamento del saldo finale:

  • In assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori
  • Comporta la sanzione amministrativa a carico del committente, e viene inoltre precisato che il versamento del saldo finale è subordinato all’acquisizione dell’attestazione di congruità.