Congruità della manodopera in edilizia: nuove FAQ

Con lettera circolare n. 24/2024, la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) ha diffuso ulteriori faq tecnico/operative riguardanti la congruità della manodopera nel settore edile.

Secondo la prima FAQ, in caso di Associazione Temporanea di Imprese, qualora l’esecuzione dei lavori sia affidata pro quota alle singole imprese dell’ATI, l’impresa mandataria dovrà inserire il cantiere nel sistema CNCE. 

Edilconnect, indicando eventualmente le altre imprese affidatarie con le rispettive quote di lavoro, senza necessità di essere individuata come unica “impresa affidataria” ai fini dei successivi adempimenti.

Nel caso in cui non venga raggiunta la congruità, sarà compito della Cassa Edile o Edilcassa verificare che ogni singola impresa affidataria nell’ATI risulti congrua rispetto alla quota di lavori ad essa affidati.

Diversamente, se l’ATI si avvale di una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, per l’esecuzione dell’opera, la responsabilità della congruità sarà della società consortile stessa. Nel caso in cui la società consortile impieghi manodopera della/e singola/e impresa/e costituente/i l’ATI per l’esecuzione dell’opera, le denunce e i versamenti di tale/i impresa/e concorrerà/anno ai fini della congruità.

Se il contratto di appalto con il committente sia detenuto da un consorzio stabile, quest’ultimo sarà considerato l’unico soggetto affidatario.

La seconda FAQ chiarisce che i lavori edili eseguiti in amministrazione diretta da un’azienda speciale pubblica con proprie maestranze regolarmente iscritte in Cassa Edile sono soggetti a congruità.

La verifica riguarda infatti l’incidenza della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori edili.

Pertanto, sarà responsabilità dell’azienda speciale pubblica effettuare la denuncia di nuovo lavoro (DNL) tramite il portale CNCE_Edilconnect.