Sciopero lecito se non pregiudica la produttività aziendale

La Corte di Cassazione con ordinanza 6787 del 14 marzo 2024 ha statuito la reintegra del lavoratore licenziato per aver aderito ad uno sciopero ritenuto illegittimo ma che si rivela, in realtà, lecito e non lesivo della produttività aziendale.

La Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare che una società aveva irrogato a 16 dipendenti in quanto avevano aderito a scioperi e collegate manifestazioni di protesta, ritenuti illegittimamente proclamati.

Nella specie, l’azienda datrice di lavoro aveva ritenuto che la partecipazione allo sciopero integrasse un abbandono ingiustificato dal lavoro.

Secondo gli Ermellini lo sciopero era stato indetto con finalità legittime: le relative motivazioni andavano ricondotte alla richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile.

Pertanto in riferimento al caso di specie gli Ermellini hanno disposto la reintegra del lavoratore in quanto lo sciopero in esame non aveva determinato un danno alla produttività, ma un eventualedanno solo alla produzionee, quindi, non aveva travalicato i limiti del diritto all’astensione dal lavoro.