Cassazione: reintegra se il giustificato motivo oggettivo di licenziamento non sussiste

Con l’ordinanza 6221 del 9 marzo 2025 la Cassazione afferma che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 128/2024, in caso di insussistenza del g.m.o. posto alla base del licenziamento, il lavoratore (assunto post marzo 2015 e a cui si applica, quindi, il c.d. Jobs Act) ha diritto alla reintegra.

Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatole a causa di una riorganizzazione aziendale finalizzata ad ottenere una maggiore efficienza ed economicità di gestione.

La Corte d’Appello accoglieva la predetta domanda, ritenendo sfornito di prova l’impugnato recesso, ma riconoscendo solo una tutela indennitaria alla ricorrente.

La Cassazione rilevava, preliminarmente, che l’accoglimento del ricorso è una diretta conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, la quale ha ritenuto incostituzionale la mancata previsione, all’interno del D.Lgs. 23/2015, della tutela reintegratoria nell’ipotesi in cui risulti insussistente il g.m.o. posto a fondamento del recesso