Editoria e contratto solidarietà: recupero quote TFR in Uniemens

Nel messaggio 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS ricorda che il datore di lavoro può procedere al recupero delle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa solo dopo che sia decorso del termine sospensivo previsto dalla disposizione in esame.

Questo termine di sospensione si applica anche con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del diritto di credito del datore di lavoro.

Contratti di solidarietà

Per quanto riguarda, nello specifico, le imprese del settore dell’editoria, tra le causali in presenza delle quali le imprese editoriali possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, è previsto il contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, dunque, anche alla disciplina che pone le quote di accantonamento del TFR relative

alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro a carico della gestione di afferenza.

L’Istituto chiarisce dunque che sussiste il diritto al recupero delle quote di TFR anche per le imprese dell’editoria che, relativamente ai dipendenti con qualifica di giornalisti, abbiano fruito della CIGS per la causale contratti di solidarietà in relazione a periodi per i quali vigeva il regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI e che non abbiano potuto effettuare tale recupero presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022.