Dipendenti pubblici: versamenti volontari e valorizzazione
L’INPS, con il messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025 fornisce indicazioni, in merito alla possibilità per gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG e CTPS cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 e senza avere maturato il diritto a pensione di presentare una domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari e in costanza di tali versamenti avanzare una domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).
La costituzione della posizione assicurativa d’ufficio preclude la facoltà di presentare successive domande di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi, di accredito figurative e di versamento dei contributi volontari.
Restano salve le istanze presentate entro i termini di legge.
Gli assicurati alla CTPS, cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ma non del requisito anagrafico, che intendano maturare tale requisito anagrafico, per i quali non opera la costituzione di posizione assicurativa d’ufficio, possono chiedere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.
Tuttavia, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).
Gli assicurati alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, ancorché non manifestino, a domanda, la volontà di trasferire presso il FPLD dell’AGO la contribuzione accreditata presso le predette Casse, non è consentito presentare la domanda di riscatto, di ricongiunzione, di computo dei servizi o di accredito figurativo oltre i termini decadenziali previsti dalle norme.
Tuttavia, anche in questo caso, in costanza di versamento dei contributi volontari non è possibile presentare domanda per la valorizzazione di periodi contributivi.
Per gli assicurati cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato il diritto a pensione, restano applicabili i termini decadenziali per la presentazione delle istanze in esame.