Esonero donne: pubblicato il Decreto attuativo
Nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro, il 9 maggio 2025, è stato pubblicato il Decreto interministeriale che definisce i criteri e le modalità con le quali deve essere fruito l’esonero contributivo c.d. Bonus donne.
Più precisamente, l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Il medesimo esonero spetta ai datori di lavoro privati che, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Invece, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori annualmente individuati con Decreto interministeriale, l’esonero spetta per un periodo massimo di dodici mesi.
L’esonero è pari al versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’ammontare dell’agevolazione non può in ogni caso superare il 50% dei costi salariali.
Il decreto richiede inoltre che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione di donne prive di impiego residenti nella ZES unica, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità operativa o produttiva.
Al datore di lavoro viene revocato l’esonero e recuperato quanto già fruito, se, dopo aver assunto il lavoratore, procede al suo licenziamento per GMO (nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata) oppure a quello di un lavoratore occupato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo.
Consulta le slide relative al Bonus donne