Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza responsabile per condotta negligente

L’articolo 50 del Dlgs 81/2008 (testo unico salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), riguardante la sicurezza sul lavoro, assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un ruolo di primaria importanza, definendo una figura intermedia di congiunzione tra datore di lavoro e lavoratori, allo scopo preminente di agevolare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con la sentenza 38914/2023, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal titolare dell’azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) avverso la condanna, per entrambi, della Corte di appello (e prima ancora, del Tribunale) per l’infortunio mortale capitato ad un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura dei tubi metallici.

È stato dimostrato che il lavoratore infortunato, nonostante fosse assunto con la qualifica di impiegato tecnico, svolgeva anche le funzioni di magazziniere, utilizzando regolarmente un muletto senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento pratico sul suo utilizzo, Né era stato formato su come compiere lo stoccaggio delle merci sulle scaffalature. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi (Dvr) aveva espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate. Nonché la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato da personale specificamente formato.

La Cassazione nell’esaminare la posizione del Rls in relazione all’infortunio mortale ha dimostrato che aveva un “dovere di protezione e di controllo” secondo l’articolo 299 del Testo Unico, con l’obbligo di prevenire la possibilità che possa accadere un evento tragico. La corte ha valutato se, con la sua condotta omissiva, il Rls avesse influito o cooperato a determinare il fatto secondo l’articolo 113 del Codice penale.

L’articolo 50 del Dlgs 81/2008 pone a carico del Rls l’obbligo giuridico di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. Inoltre, il Rsl fa proposte in merito all’attività di prevenzione e avverte il responsabile dell’azienda in merito ai possibili rischi rilevati nel corso della sua attività.

La Corte di cassazione ha osservato come il Rls abbia posto in essere una condotta negligente ed abbia consentito che un impiegato tecnico fosse incaricato a svolgere mansioni da magazziniere senza formazione adeguata, né addestramento per quanti riguarda l’uso del muletto. E senza sollecitare dare vita a dei modelli organizzativi per garantire la sicurezza dei lavoratori sebbene fosse stato sollecitato a farlo dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ditta.