Giornalisti autonomi: rateizzabile il contributo minimo 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 136 del 19 maggio 2025, ha precisato che non è soggetto a IVA il rimborso che ciascuna impresa coinvolta nel contratto di rete è tenuta a corrispondere in merito al costo del personale dipendente distaccato.

La precisazione nasce dalla sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 marzo 2020 n. C-94/2019 secondo cui il distacco di personale rileva ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale le due prestazioni di condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra e viceversa.

Se pertanto dovesse essere dimostrato che il pagamento da parte della distaccataria degli importi che le sono stati fatturati dalla distaccante costituiva una condizione affinché quest’ultima distaccasse il lavoratore e che la distaccataria ha pagato tale importo solo come corrispettivo del distacco, si dovrebbe concludere per l’esistenza di un nesso diretto tra le due prestazioni.

È irrilevante, a tale riguardo, l’importo del corrispettivo e in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione. Infatti, una simile circostanza non è tale da compromettere il nesso diretto esistente tra la prestazione di servizio effettuata e il corrispettivo ricevuto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nella codatorialità, non è rinvenibile un simile nesso sinallagmatico in quanto le imprese che accettano le regole di ingaggio fissate nel contratto di rete assumono ciascuna il ruolo di datore di lavoro, direttamente responsabile per la quota di propria competenza del pagamento dello stipendio al lavoratore e pertanto si può parlare di rimborso solo in termini di restituzione di quanto solidalmente anticipato al dipendente dall’impresa referente.

In conclusione, il rimborso ha la funzione di imputare a ciascuna impresa retista il costo del personale dipendente in proporzione all’effettivo contributo che ha ricevuto da ogni lavoratore.

Quindi si tratta di una mera movimentazione di denaro non soggetta a IVA.