Licenziamento per insubordinazione: ok se c’è condotta oltraggiosa
Legittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore che ha tenuto comportamenti ritenuti gravemente lesivi dei doveri contrattuali e delle norme di condotta previste dal CCNL del Terziario.
Con l’ordinanza 16925 del 24 giugno 2025 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa di un lavoratore comminato a fronte di condotte ritenute gravemente contrarie ai doveri contrattuali e alle regole di corretto comportamento nei rapporti di lavoro.
La vicenda prende avvio da una contestazione disciplinare nella quale al lavoratore venivano addebitati alcuni fatti occorsi due giorni prima, ritenuti rilevanti sotto il profilo disciplinare.
Secondo quanto esposto, il dipendente avrebbe rivolto un’espressione volgare nei confronti di un proprio superiore, in presenza di un altro collega. In un primo momento avrebbe negato l’accaduto, ammettendolo solo dopo l’intervento di un testimone.
Successivamente avrebbe rifiutato, con modalità ritenute provocatorie, di restituire una fotocopia di un documento aziendale. Infine, si sarebbe avvicinato al superiore in modo considerato minaccioso, ponendogli una domanda allusiva circa una possibile reazione fisica.
Secondo la Cassazione, i comportamenti contestati possono essere ricondotti alla nozione di insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso, di cui all’art. 229 del CCNL Terziario, che giustifica il recesso senza preavviso nei casi in cui non sia possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.