Misure Urgenti per la Sicurezza sul Lavoro: nuovi Obblighi per Badge di Cantiere
In data 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Trattandosi di un Decreto-Legge, le disposizioni in esso contenute sono entrate in vigore il 31 ottobre 2025 e sono quindi, salvo diverse decorrenze, immediatamente operative.
Il provvedimento introduce un significativo inasprimento degli obblighi e delle sanzioni in materia di sicurezza, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e ridurre gli infortuni. Data la portata delle novità, invitiamo tutta la nostra clientela a prestare la massima attenzione ai seguenti punti.
1. Obbligo Badge di Cantiere con Codice Anticontraffazione (Art. 3)
Questa è la novità di maggiore e più immediata urgenza per le imprese del settore edile.
Il Nuovo Obbligo: Il D.L. potenzia l’obbligo, già esistente, della tessera di riconoscimento. Stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato) sono tenute a fornire ai propri dipendenti un badge “dotato di un codice univoco anticontraffazione” .
Scadenza e Tempistiche: Le imprese devono adeguarsi e fornire i nuovi badge entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La data di scadenza è quindi il 30 dicembre 2025.
Si evidenzia un palese disallineamento normativo: la scadenza per l’adozione dei badge è fissata al 30 dicembre 2025, ma il decreto stesso (al Comma 3, Art. 3) stabilisce che le modalità di attuazione (le specifiche tecniche del codice) saranno definite con un decreto ministeriale da adottare entro 60 giorni dalla futura legge di conversione.
Nonostante questa incongruenza, l’obbligo legale è già in vigore. Si invita pertanto la clientela a non attendere e ad attivarsi immediatamente, contattando i propri fornitori di tessere e software gestionali per essere pronti all’implementazione.
Cogliamo l’occasione per precisare che la responsabilità legale, gestionale e operativa di questo adempimento (acquisto, configurazione e distribuzione dei badge) ricade esclusivamente sull’impresa (Datore di Lavoro o Dirigente).
L’implementazione pratica è un onere organizzativo aziendale che dovrà essere gestito dal Datore di Lavoro, con il supporto dei propri Responsabili della Sicurezza (RSPP) e dei Direttori di Cantiere, e non rientra tra le mansioni del Consulente del Lavoro
.2. Patente a Crediti e Vigilanza (Art. 3)
Il decreto interviene per inasprire anche la disciplina della Patente a Crediti (Art. 27, D.Lgs. 81/2008).
Sanzioni Raddoppiate: La sanzione minima per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti è raddoppiata, passando da 6.000 euro a 12.000 euro.
Vigilanza Prioritaria: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tenuto a dare priorità agli accertamenti ispettivi nei confronti dei datori di lavoro che operano in regime di subappalto.
Notifica Preliminare: Viene introdotto l’obbligo di specificare, nella notifica preliminare, quali imprese già selezionate operano in regime di subappalto.
3. Obbligo Pubblicazione su SIISL per Benefici Contributivi (Art. 14)
Questa novità riveste un’importanza strategica per tutte le aziende, di qualsiasi settore, che intendono accedere a incentivi per l’assunzione.
Nuovo Obbligo: A decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati, per poter fruire di qualsiasi beneficio contributivo (comunque denominato e finanziato con risorse pubbliche) per l’assunzione di personale, avranno l’obbligo di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro (vacancy) sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Requisito Aggiuntivo: Tale obbligo si aggiunge a quello, già esistente, di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per poter accedere ai benefici.
Canale Alternativo: Sempre dal 1° aprile 2026, il SIISL potrà essere usato come canale facoltativo e alternativo per l’invio delle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) .
4. Altre Misure Rilevanti per Tutti i Datori di Lavoro (Modifiche al D.Lgs. 81/2008)
Il decreto introduce infine ulteriori, importanti specificazioni:
Formazione e Visite Mediche = Orario di Lavoro: Viene chiarito che sia le attività di formazione obbligatoria sulla sicurezza sia i controlli sanitari obbligatori (ad eccezione di quelli preassuntivi) devono essere computati nell’orario di lavoro e, di conseguenza, retribuiti.
Indumenti di Lavoro come DPI (Art. 5): Viene specificato che gli indumenti di lavoro assumono la caratteristica di DPI nel momento in cui la valutazione dei rischi li individui come tali. Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’efficienza e le condizioni di igiene (manutenzione, riparazioni, sostituzioni).Controlli Alcol e Droga (Art. 17): Per i lavoratori adibiti a mansioni ad alto rischio infortunio, il medico competente potrà effettuare visite mediche (prima o durante il turno) per verificare l’assenza di effetti da alcol o sostanze stupefacenti, qualora sussista un “ragionevole motivo” di sospetto.
Considerata la complessità delle nuove norme e l’imminenza di alcune scadenze (in particolare per il settore edile), lo Studio invita la Spett.le Clientela a contattarci per analizzare gli impatti sulla Vostra specifica realtà aziendale e pianificare i necessari adeguamenti.






