Imprese con meno di cinque dipendenti beneficiano del Fondo trasporto pubblico

Con il messaggio 3548/2023 l’Inps ha comunicato una serie di chiarimenti fondamentali relativi  all’adattamento alle previsioni della legge 234/2021, concernente il Fondo bilaterale per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico.

In particolare, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2023 del decreto interministeriale 29 agosto 2023 (in vigore dal 17 ottobre prossimo), è stato modificato il decreto interministeriale 86985 del 9 gennaio 2015, istitutivo del Fondo trasporto pubblico. Potranno quindi accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale tutte le aziende di trasporto, sia pubbliche sia private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Anche i datori di lavoro, di conseguenza, che mediamente occupano fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, saranno ricompresi nelle tutele garantite dal Fondo trasporto pubblico e potranno presentare, telematicamente, domanda di assegno di integrazione salariale, sia per le causali ordinarie, sia per quelle straordinarie, con riferimento a periodi di riduzione o sospensione dell’attività decorrenti dal 2 ottobre 2023.

A partire dal mese di ottobre 2023, i datori di lavoro, che hanno mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento, debbono versare il contributo ordinario al Fondo trasporto pubblico. E non si ritengono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Il contributo ordinario di finanziamento è corrispondente allo 0,50% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore). Si calcola sulla retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, di tutti i lavoratori dipendenti per il quale vale l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

In conclusione l’Inps ha reso noto che contemporaneamente sarà rimosso dalle posizioni interessate il codice di autorizzazione “0J” e che la procedura di calcolo sarà implementata al fine di recepire le nuove disposizioni, riservandosi di fornire istruzioni più specifiche con una prossima circolare.