Cassazione: la clausola generica del CCNL salva il lavoratore negligente dal licenziamento
Con l’ordinanza 29343 del 6 novembre 2025 la Cassazione afferma che il licenziamento risulta illegittimo se la condotta contestata non è prevista tra le ipotesi per cui il CCNL prevede il recesso e può rientrare nella clausola generale che comporta una misura conservativa.
Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver ripetutamente violato la prassi aziendale relativa alla registrazione dei controlli delle temperature dei prodotti cotti alla griglia.
La Corte d’Appello accoglie parzialmente la predetta domanda, ritenendo che la condotta contestata non potesse rientrare nell’ipotesi di negligenza nell’esecuzione della prestazione per cui il CCNL prevede la sanzione conservativa ed applicando, conseguentemente, la sola tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, della L. 300/1970.
La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, ove le previsioni del contratto collettivo siano più favorevoli al lavoratore, nel senso che la condotta addebitata quale causa del licenziamento sia contemplata come infrazione sanzionabile con misura conservativa, il giudice non può ritenere legittimo il recesso.
Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore.






