Stranieri vittime di tratta di esseri umani
Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 115 del 12 giugno 2026 che va ad attuare la Direttiva UE 2024/1712 in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani nonché di protezione delle vittime.
Tra le novità, si segnala la disposizione (art. 8) ai sensi della quale il permesso di soggiorno per protezione sociale può essere rilasciato, oltre che per accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento, anche nei confronti dello straniero vittima di tratta. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero, cui è stata rilasciata dal competente
ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l’attività lavorativa trascorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda se il ritardo non è attribuito al richiedente, fino a eventuale comunicazione da parte dell’autorità, da notificare anche al datore di lavoro, che attesta l’esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
Il provvedimento entrerà in vigore il 16 luglio 2026.






