Autotrasporto: deduzione forfettaria solo con spese di trasferta
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 136 dell’8 luglio 2026, ha reso noto che un’impresa di autotrasporto può fruire della deduzione forfettaria dal reddito, ex art. 95, c.4 del TUIR, soltanto se ha sostenuto effettivamente le spese relative alla trasferta dei propri dipendenti.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un’impresa di autotrasporto merci per conto terzi ha chiesto se possa fruire della deduzione forfettaria prevista dall’art. 95, c. 4 del TUIR per le trasferte effettuate sia dai lavoratori assunti direttamente sia da quelli in somministrazione, anche se non eroga agli stessi alcuna indennità.
Infatti, il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni che l’azienda applica, non riconosce alla maggioranza dei lavoratori con mansioni di autista alcuna indennità, nemmeno analitica, a titolo di rimborso spese per le trasferte effettuate dagli stessi. Secondo il CCNL tali importi non sono dovuti stante l’orario di lavoro effettivamente compiuto dai lavoratori.
La risposta dell’Agenzia delle entrate è stata negativa poiché l’art. 95, c. 4 del TUIR, nel riconosce tale possibilità alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci fa riferimento alle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.
Ne deriva che se l’impresa non sostiene alcun onere per la trasferta, non può beneficiare della deduzione forfettaria.






