Whistleblowing: licenziamento valido senza nesso con la denuncia

La disciplina sul whistleblowing non impedisce il licenziamento disciplinare quando l’addebito riguarda un’omissione gestionale autonoma, rientrante nelle competenze dirigenziali e non collegata alla denuncia dell’illecito.È il principio che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, 22614 del 2 luglio 2026.

Il caso riguarda un dirigente pubblico, responsabile dell’Area Amministrazione Finanze e Fiscale, licenziato per giusta causa dopo avere omesso la gestione di un avviso di accertamento fiscale da 4 milioni di euro, notificato il 7 giugno 2018.

Al dirigente era stato contestato anche di non avere valutato l’opportunità di impugnare l’atto nei termini di legge, di non avere proposto ai vertici aziendali la designazione di un professionista esterno per il contenzioso tributario e di non avere relazionato sulle conseguenze dell’omissione.

Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore ha sostenuto che il licenziamento fosse stato disposto in violazione dell’art. 54-bis del d.lgs. n.165/2001, in quanto collegato alle denunce presentate alla Procura generale della Corte dei conti per la Campania e alla Prefettura.

La Suprema Corte ha rigettato tali censure. I giudici di legittimità hanno ribadito che la protezione del whistleblower opera solo rispetto alle condotte correlate alla segnalazione dell’illecito e non introduce un’esenzione generalizzata da ogni responsabilità disciplinare.