Cassazione: la sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo integra la violazione del repechage?

Con l’ordinanza 31312 del 1° dicembre 2025 la Cassazione afferma che deve ritenersi violato il repechage nel caso in cui il datore ricopra una diversa posizione affidabile al dipendente licenziando con un contratto di lavoro autonomo.

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per giustificato motivo oggettivo.

La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo non assolto l’onere della prova relativo al rispetto dell’obbligo di repechage, considerato che sarebbe stato possibile adibire il ricorrente alle mansioni di responsabile delle risorse umane, affidate invece ad un collaboratore in epoca immediatamente successiva al licenziamento.

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, ai fini del repechage, ciò che conta è l’esistenza di una posizione lavorativa, in concreto attribuibile al dipendente altrimenti licenziando. Secondo i Giudici di legittimità, è circostanza del tutto irrilevante che quella posizione venga ricoperta – sulla base dell’insindacabile scelta imprenditoriale del datore di lavoro – mediante un successivo contratto di lavoro autonomo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, confermando l’illegittimità del recesso dalla stessa irrogata.